Ripresa delle attività economiche e sociali

RIPRESA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E SOCIALI – DECRETO LEGGE 22/04/2021 N. 52 E CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO DEL 24/04/2021 – Le prescrizioni per la ripartenza in sicurezza contro l’epidemia del coronavirus.

Il Decreto Legge 22 aprile 2021, n.52, (Gazzetta Ufficiale n.96 del 22 aprile 2021) contiene le "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.
Con la circolare del 24 aprile 2021 il Ministero dell’Interno ha fornito alle Prefetture territoriali alcune indicazioni applicative sulle principali misure previste dal Decreto, tra cui l’introduzione della “certificazione verde Covid 19” che attesta l’assenza di patologie derivanti dal Covid, e si riserva di fornire ulteriori prossimamente indicazioni.

SPOSTAMENTI
Permane il limite orario agli spostamenti nella fascia oraria dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo.
Cessa l’applicazione delle misure anti Covid della zona arancione nei territori della zona gialla. Sono consentiti gli spostamenti per qualsiasi motivo, tra Regioni e Province Autonome delle zone bianca e gialla. Gli spostamenti in entrata e uscita nei territori delle zone arancione e rossa, oltre che per motivi di lavoro urgenza o salute, nonché per i rientri al proprio domicilio, abitazione o residenza, sono liberamente consentiti alle persone munite di certificazione verde Covid 19, attestante l’avvenuta vaccinazione o la guarigione, ovvero la negatività a test molecolare o antigienico rapido.
In merito alla regolamentazione di tali certificazioni, la circolare rinvia ad apposite indicazioni che potranno essere fornite dal Ministero della Salute.
Sempre sul fronte degli spostamenti, è possibile raggiungere nel periodo compreso tra il 26 aprile e il 15 giugno p.v. una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nell’arco orario compreso tra le ore 22:00 e le ore 5:00 del giorno successivo. Tale possibilità nella zona arancione è limitata all’ambito comunale, mentre nella zona rossa è esclusa. A questo proposito, la circolare precisa che gli spostamenti in questione potranno interessare anche Regioni diverse collocate in zona gialla, non precludendo l’eventuale attraversamento di Regioni poste in zona arancione o rossa.
La circolare evidenzia, infine, che per effetto del decreto legge in argomento, la disciplina di questa tipologia di spostamento è stata modificata innalzando da due a quattro il numero dei soggetti contestualmente abilitati agli spostamenti per visita ed escludendo da tale numero anche i minori di età maggiore di 14 anni, sui quali si esercita la potestà genitoriale.

ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA
Obiettivo del Decreto è quello di arrivare, nelle zone gialle e arancioni, alla didattica totalmente in presenza anche per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Funzionale al conseguimento di tale obiettivo, sarà l’attività dei tavoli di coordinamento scuola-trasporti previsti dal DPCM 2 marzo 2021, la cui operatività resta confermata.
Nella circolare si sollecita una verifica della adeguatezza dei documenti operativi già adottati rispetto alle disposizioni ora vigenti.
Pur considerando sicuramente efficaci gli interventi organizzativi già adottati dalle istituzioni scolastiche, quali l’utilizzo di fasce orarie di ingresso e uscita differenziate, diretti a ridurre l’impatto sul sistema dei trasporti; va tenuto conto anche del fatto che è confermato al 50% il coefficiente di riempimento dei mezzi di trasporto pubblico, nonché della possibile contestuale ripresa di altre attività interessate all’offerta dei trasporti.

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
Il Decreto Legge n. 52/2021 prevede che, dal 26 aprile, nelle zone gialle, le attività dei servizi di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo saranno consentite esclusivamente all’aperto anche a cena, rispettando i limiti orari agli spostamenti e con le modalità previste dal DPCM del 2 marzo e dai protocolli e dalle linee guida ad esso allegati.
La circolare del Ministero precisa sul punto che, per effetto di questa disposizione, il servizio al banco negli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande rimarrà possibile in presenza di strutture che consentano la consumazione all’aperto.
La circolare evidenzia inoltre che, restando in vigore le disposizioni del DPCM del 2 marzo che non siano espressamente derogate dal Decreto in argomento, continuerà ad applicarsi la limitazione di cui all’art. 27, comma 1, del citato DPCM secondo cui il consumo al tavolo è previsto per un massimo di 4 persone, salvo che siano tutte conviventi.
Restano inoltre confermate le altre disposizioni del citato art. 27 in quanto non in contrasto con la novella legislativa, e in particolare quella che fissa alle ore 18 il limite orario entro il quale è consentito l’asporto ai soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina).

SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO
La circolare richiama le disposizioni dell’art. 5 del D.L. 52/2021, le quali prevedono che, dal 26 aprile, nelle zone gialle, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club ed in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e con l’obbligo di distanza di almeno 1 metro per gli spettatori non abitualmente conviventi. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e, comunque, con un numero massimo di spettatori non superiore a 1000, per gli spettacoli all’aperto e a 500 per quelli al chiuso per ogni singola sala. Le attività dovranno svolgersi rispettando le linee guida vigenti e, nel caso in cui non sarà possibile assicurare il rispetto delle condizioni sopra evidenziate, gli spettacoli verranno sospesi.
Le linee guida adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome potranno diversamente stabilire le richiamate disposizioni numeriche per gli eventi di spettacolo all’aperto e, per particolari eventi, potranno riservare l’accesso a soggetti muniti delle certificazioni verdi Covid 19.
Il Ministero evidenzia, infine, che la norma conferma la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

PISCINE, PALESTRE E SPORT DI SQUADRA
La circolare, nel richiamare le disposizioni di cui al D.L. 52/2021, rileva che dal 26 aprile, in zona gialla, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto in conformità alle linee guida vigenti e restando interdetto l’uso degli spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida.

La circolare ministeriale, infine, richiama l’attenzione sui controlli che, a partire dal 26 aprile, dovranno essere effettuati rispetto a tutte quelle attività per le quali la suddetta data rappresenta il primo momento di passaggio alla nuova regolamentazione, concentrandosi sulle possibili situazioni di sovraffollamento e privilegiando le aree interessate dalla presenza di locali e di esercizi aperti al pubblico e da più intensi flussi di mobilità, in particolare nei fine settimana, nelle giornate festive e prefestive e nelle fasce orarie antimeridiane, con il pieno coinvolgimento delle polizie locali.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg

https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/circolari/circolare-24-aprile-2021-dl-522021-misure-urgenti-graduale-ripresa-attivita-economiche-e-sociali-nel-rispetto-esigenze-contenimento-diffusione-epidemia