Proroga al 31 luglio 2021 delle modalità semplificate per la sottoscrizione dei contratti bancari, finanziari e assicurativi

Proroga al 31 luglio 2021 delle modalità semplificate per la sottoscrizione dei contratti bancari, finanziari ed assicurativi
In relazione alla proroga dello stato di emergenza al 31 luglio 2021 stabilita dall’articolo 10 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 ed ai contenuti dell’Allegato 2 del medesimo decreto, sono state prorogate fino alla medesima data, le modalità semplificate per la sottoscrizione dei contratti bancari, finanziari ed assicurativi di cui all’art. 4 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) e agli articoli 33 e 34 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio).
Si ricorda che tali disposizioni sono volte ad assicurare, nella fase emergenziale, la continuità nell’erogazione dei servizi e nell’offerta dei prodotti bancari, finanziari ed assicurativi alla clientela, favorendo la conclusione di contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità previste in via ordinaria.
Tali semplificazioni possono essere così sintetizzate:
1) i contratti bancari con la clientela al dettaglio (art. 4 del Decreto Liquidità) e i contratti assicurativi e finanziari (art. 33 del Decreto Rilancio), soddisfano il requisito della forma scritta e hanno l’efficacia della scrittura privata richiesta dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, nonché l’efficacia probatoria dell’art. 2702 del codice civile, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l’espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto stesso con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l’immodificabilità;
2) il requisito della consegna della copia del contratto è soddisfatto attraverso la messa a disposizione del cliente di una copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole. Fino al termine dello stato di emergenza il cliente può usare lo stesso strumento usato per esprimere il consenso al contratto per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso;
3) i contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati possono essere stipulati anche mediante telefonia vocale previo accertamento dell’identità del sottoscrittore e a condizione che il consenso dello stesso sottoscrittore sia attestato mediante registrazione vocale - con modalità tali da garantirne sicurezza, integrità e immodificabilità - custodita dal proponente. Prima che il sottoscrittore sia vincolato dal contratto di collocamento concluso telefonicamente gli dovranno essere fornite le informazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari, comprese le informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso. Successivamente alla conclusione del contratto deve essere in ogni caso trasmessa senza ritardo al sottoscrittore copia cartacea del contratto relativo al servizio di collocamento, comprensivo delle condizioni generali di contratto. Anche in questo caso il cliente può usare lo stesso strumento usato per esprimere il consenso al contratto per esercitare il diritto di recesso e per esercitare gli altri diritti previsti dalla legge o dal contratto.